Designazione di una sensazione di sapore o di un certo livello di zucchero residuo nel vino, che può essere indicato facoltativamente sull'etichetta. Questo vale fino a 4 g/l o fino a 9 g/l, a condizione che l'acidità totale non sia inferiore di oltre 2 g allo zucchero residuo. Ciò significa, ad esempio, che con 9 g/l di zuccheri residui, l'acidità totale deve essere di almeno 7 g/l.
Espresso in formula, il calcolo è il seguente: Acidità + 2 fino al limite massimo di 9. Questa regola dell'acidità ha un significato pratico, in quanto la dolcezza viene percepita meno a livelli di acidità più elevati. Nel caso del vino spumante, dove la percezionedel sapore può essere diversa grazie all'anidride carbonica frizzante, l'intervallo di zuccheri residui consentito per la denominazione "secco" (in altre lingue sec, dry, secco, seco) è addirittura compreso tra 17 e 32 g/l. Per i vini fermi, ciò significa almeno semi-secco (fino a 18 gl) fino a dolce (fino a 45 gl).
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Lothar Lindner
Innsbruck